Pergolati, tende, pergotende, gazebo ed altri arredi di aree pertinenziali attrezzate a scopi ludici e senza fini di lucro.
Allo scopo di incrementare la fruibilità di immobili di proprietà, molti usano allestire pergolati nelle aree pertinenziali, o installarvi tende, pergotende, gazebo, barbecue, fontane, …
Quale è il regime edilizio applicabile in questi casi?
Ricordando succintamente che nel nostro Ordinamento il diritto di costruire è amministrativamente condizionato al «permesso di costruire» o – a seconda dei casi – a «S.C.I.A.» (Segnalazione Certificata di Inizio di Attività), a «C.I.L.A.» (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), o a «C.I.L.» (Comunicazione di Inizio Lavori), la realizzazione di tali manufatti è soggetta a «permesso di costruzione» ovvero ad una delle predette forme di comunicazione di inizio lavori previste dal Testo Unico dell’Edilizia o, ancora, a nessuna formalità?
Il diritto di compiere addizioni o di costruire sugli immobili di proprietà è infatti un diritto soggetto a vincoli di natura pubblicistica (edilizi, ambientali, paesaggistici, di tutela del patrimonio storico-culturale, …), che limitano variamente lo ius aedificandi del proprietario.
Si tratta di una materia fatta oggetto di varie e distinte normative, e se pure si limita il discorso al solo regime edilizio di disciplina della materia, ci si trova comunque innanzi ad un quadro normativo imponente, in costante evoluzione, soggetto a significative innovazioni nel corso del tempo, motivate dalla costante necessità di rimodulare la normativa in funzione dei mutevoli bisogni di bilanciamento fra il diritto del privato cittadino e la doverosa tutela di interessi pubblicistici.
L’esigenza di orientarsi correttamente in questa disciplina porta a guardare quindi con particolare interesse alla dottrina ed alla giurisprudenza, per quest’ultima, in particolare, nella sua stessa funzione interpretativa della legge.
Tuttavia in questa materia – così segnata da numerose ed eterogenee stratificazioni normative – lo stesso legislatore nazionale ha sentito infine l’esigenza di un suo diretto intervento mirante alla semplificazione ed all’esemplificazione casistica.
Se, dunque, la disciplina della materia sta innanzitutto nel DPR 6/06/2001 n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il proposito di semplificazione si è realizzato più di recente con l’adozione di due altri provvedimenti normativi (uno recentissimo), ancorché di diverso valore nella gerarchia delle fonti.
– il D. Lgs. 25/11/2016 n. 222 di Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
– il Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assunto di concerto col Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
Entrambe queste due ultime normative hanno una medesima struttura: esse si propongono di dettare criteri applicativi delle norme che condizionano il potere di costruire, proponendo un «glossario», ovverosia una serie di definizioni, ed una tabella che fa corrispondere a ciascuna tipologia di intervento – costruttivo, manutentivo o demolitivo – l’appropriato regime normativo.
Tuttavia, il Decreto Interministeriale di cui trattasi è una fonte normativa secondaria, essendo stato emanato per delega conferita proprio dal D. Lgs. 25/11/2016 n. 222, col dichiarato obiettivo di “garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale”, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, e contiene una casistica di maggior dettaglio rispetto a quella già delineata nella Tabella A allegata allo stesso D. Lgs. n. 222/2016, nella fattispecie circoscritta alle attività di «edilizia libera».
Inoltre, è bene evidenziarlo, il legislatore nazionale ha imposto a tutte le amministrazioni procedenti di fornire gratuitamente agli interessati l’attività di consulenza necessaria alla corretta istruzione delle loro pratiche edilizie, “salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge” (art. 1, co. 3, del D. Lgs. n. 222/2016.
Per circoscrivere necessariamente la presente trattazione, si evidenzia che la casistica di cui trattasi è riepilogata nelle righe da 43 a 51 della tabella allegata al Decreto Interministeriale del 2 marzo 2018, che riguardano tutte le opere di«installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento» attuate in «aree ludiche senza fini di lucro», nonché gli «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici».
Tali opere sono dichiarate di «Edilizia libera» ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. e-quinquies, del D.P.R. n. 380/2001, e pertanto non sono soggette al rilascio di alcun titolo edilizio abilitativo, “fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio” :
Edilizia Libera | Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza | ||
(d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinquies) | Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 29) |
Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/ fioriera, panca) e assimilate | 43 |
Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo | 44 | ||
Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione | 45 | ||
Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo | 46 | ||
Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione | 47 | ||
Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo | 48 | ||
Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette | 49 | ||
Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo | 50 | ||
Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare | 51 |
In base al successivo art. 6-bis, co. 1, del DPR n. 380/2001 le attività di libera edilizia sono realizzabili senza necessità di previa comunicazione di inizio lavori (CIL), richiesta invece in via residuale per tutte le opere che non rientrano né, per l’appunto, fra le «attività di libera edilizia» [ex art. 6 del DPR n. 380/2001], né fra gli «interventi subordinati a permesso di costruire» [ex art. 10 del DPR n. 380/2001], né fra le opere soggette «a segnalazione certificata di inizio di attività» [ex art. 22 del DPR n. 380/2001].
Si rappresenta, inoltre, che l’elenco fornito dal Decreto Interministeriale del 2 marzo 2008 costituisce soltanto un primo elenco di 58 opere di libera edilizia, dichiarato dal decreto stesso “non esaustivo” e che pertanto potrà essere in seguito aggiornato anche periodicamente.
I Ministeri rimangono altresì impegnati a pubblicare, con successivi decreti, analoghi elenchi delle opere soggette a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio di Attività), a C.I.L.A. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), o a C.I.L. (Comunicazione di Inizio Lavori).