E’ tempo di vacanze…ma attenzione!

E’ tempo di vacanze…ma attenzione!

Vacanze e risarcimento

Può succedere che anche la vacanza “perfetta” venga rovinata per una serie di disservizi.

Il Codice del Turismo riconosce in capo al Turista il diritto di chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta, qualora l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, ex art. 1455 c.c..

Il danno risarcibile non è solo quello patrimoniale (costi sostenuti), ma anche quello non patrimoniale, ossia il pregiudizio che si sostanzia nella perdita di un’occasione di relax a causa della vacanza non riuscita.

ll danno da vacanza rovinata, quindi, costituisce una specie particolare rispetto ai danni alla persona: le occasioni di svago e di relax sono fatte rientrare negli interessi non patrimoniali, risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c. che ammette il risarcimento di qualunque lesione non economica posta a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

Il turista è tenuto a provare il contratto di viaggio ed i fatti che costituiscono l’inadempimento (ad es. foto, filmati, testimonianze). Il tour operator deve provare, invece, l’avvenuto adempimento del contratto.
Verificatosi il disservizio direttamente sul posto di vacanza, è opportuno presentare tempestivamente un reclamo al tour operator, anche tramite email o fax.

In caso di mancata risposta e/o di contestazione da parte del Tour Operator, al rientro non oltre 10 giorni è possibile presentare reclamo formale per iscritto a mezzo di raccomandata a/r, o pec, indicando al tour operator l’inadempimento, le difformità del servizio rispetto a quello promesso o pubblicizzato e chiedendo il relativo indennizzo.

Si consiglia di produrre unitamente alla richiesta le prove dei disservizi subiti, conservando i  documenti necessari quali il contratto di vendita del pacchetto, scontrini e ricevute (anche per i costi sostenuti per ovviare agli inconvenienti illegittimamente subiti).

Il termine di prescrizione è di un anno dal rientro dalle vacanze e, in caso di esito stragiudiziale infruttioso, sarà possibile adire l’Autorità Giudiziaria competente per i danni derivanti dall’inadempimento e/o inesatto adempimento.

Per il danno emergente (costi sostenuti), nessun problema: basta allegare prova scritta.
Per il danno morale, è pacifica la risarcibilità da vacanza rovinata anche a tenore della Corte di Giustizia Europea.

La quantificazione è necessariamente equitativa d aparte del  Giudice che dovrà necessariamente tenere conto di alcuni elementi importanti, quali l’irripetibilità del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e lo stress subito a causa dei disservizi.

E’ bene precisare che al di sotto della soglia minima di disagio e danno, non è previsto alcun risarcimento, in quanto ciò contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi professionista-consumatore.

Ora potete viaggiare spensierati perché sapete, quantomeno, cosa fare in caso di disagi e disservizi.

5 thoughts on “E’ tempo di vacanze…ma attenzione!

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