Diritto all’informazione…per consumare meglio. Uno spunto da Iena
Investimenti: il diritto ad una corretta e completa informazione
Il giorno 22 aprile 2018, la trasmissione televisiva “Le Iene”, sull’emittente Italia 1, ha mandato in onda il servizio intitolato “Investire in diamanti conviene?”, realizzato da Giorgio Pelazza.
E’ stato denunciato lo scandalo finanziario del “risparmio tradito” da parte delle Banche nei confronti di Clienti, indotti ad investire cospicue somme in diamanti.
In particolare, note società del settore, che sostanzialmente agiscono in regime di oligopolio, hanno proposto ai Risparmiatori l’acquisto di diamanti, anche tramite sportelli bancari, garantendo che il tipo di investimento sarebbe stato durevole e sicuro.
L’inchiesta del Giornalista Pelazza ha svelato che il prezzo di vendita iniziale dei diamanti acquistati dagli ignari Risparmiatori era stato fissato direttamente dalle società venditrici in misura di gran lunga maggiore rispetto al valore di mercato dato dai listini ufficiali, in base alle caratteristiche di base (peso, grado di purezza, taglio ecc….) del diamante oggetto di compravendita.
In conseguenza di ciò, molti investitori, convinti di aver acquistato un bene rifugio, si sono trovati nella sostanziale impossibilità di rivendere le pietre preziose, quantomeno al prezzo di acquisto, essendo ormai il valore (corrisposto) del bene fuori mercato.
Quanto accaduto è spunto di riflessione che richiama alla mente un diritto fondamentale del Consumatore: essere informato in modo chiaro, completo e veritiero.
Solo in questo modo l’individuo è in condizione di poter formare legittimamente e consapevolmente la propria volontà di acquistare un bene od un servizio.
Nel caso di specie, la volontà dei Risparmiatori è stata viziata da un errore indotto da un’informazione commerciale non vera (il prezzo del bene non corrisponde al suo valore di mercato, ma è frutto della determinazione discrezionale del Venditore, capziosamente spacciata di mercato).
Se il Risparmiatore avesse avuto reale contezza della situazione e fosse stato correttamente informato, sarebbe stato messo in condizione di poter liberamente scegliere di non acquistare affatto il bene o, in ipotesi, di acquistarlo a condizioni diverse.
Altra particolarità è che a causa dell’erronea informazione sul valore del bene è stata anche tradita l’aspettativa di profitto ingenerata nel Consumatore.
A prescindere dalla specifica problematica che riguarda il bene in considerazione (ossia se il diamante possa essere considerato o meno un “prodotto finanziario”), quello che rileva è che l’occasione è stata colta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per contestualizzare il principio cardine della Tutela del Consumatore (diritto alla corretta e completa informazione ai fini dell’autodeterminazione) ritenendo “gravemente ingannevoli e omissive le modalità di offerta dei diamanti da investimento da parte di due importati società del settore anche attraverso gli istituti di credito con i quali rispettivamente operavano”.
La Redazione
“Prodotto finanziario”: contratto in cui una società proponga al pubblico il “blocco” di una somma per un anno in prospettiva di un guadagno, mediante un meccanismo negoziale consistente nella consegna in affidamento all’investitore di un diamante del valore ipotetico di mille euro, chiuso in un involucro sigillato, contro il versamento in denaro di un identico importo, con l’impegno della società di “riprendersi” il prezioso dopo dodici mesi e di restituire il capitale maggiorato di ottanta euro, senza alcun’altra prestazione a carico dell’investitore, prevalendo in detta operazione gli elementi del credito fruttifero e della garanzia rispetto a quello della custodia, e sussistendo, altresì, il “rischio emittente” legato all’incertezza sulla capacità della società di restituire il “tantundem” con l’incremento promesso.