Volo aereo cancellato. Rimborsate anche le commissioni, solo se…
n caso di cancellazione del volo aereo, il passeggero ha diritto al rimborso completo del prezzo del biglietto e delle commissioni operate dagli intermediari tra il vettore ed il passeggero, solo se la compagnia aerea è a conoscenza di dette commissioni.
Il Regolamento n. 261/2004 garantisce un livello elevato di protezione dei passeggeri, ma assicura anche un equilibrato contemperamento tra gli interessi di questi ultimi e quelli dei vettori aerei. Pertanto, una componente del prezzo del biglietto fissata all’insaputa del vettore non può essere rimborsata.
Corte giustizia Unione Europea, sez. VIII, sentenza 12/09/2018 n° C‑601/17